Gli interventi che possono eseguiti senza nessun titolo abilitativo sono individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, tra i quali sono previste le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee.
L'inizio dei lavori deve essere comunicato dall'interessato all'Amministrazione senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. e-bis).
Le opere temporanee dovranno iniziare nel giorno indicato all'interno della modulistica e dovranno essere rimosse quando non sono più necessarie, e comunque entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. e-bis)