La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella che ha maggiore superficie utile. Il mutamento di destinazione di uso di un immobile, qualora venga realizzato dopo l'ultimazione del fabbricato, si configura come restauro e risanamento conservativo o come ristrutturazione edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.380, art. 3):
- il restauro e risanamento conservativo comprende gli interventi rivolti a conservare l’immobile mediante opere che ne rispettano gli elementi tipologici, formali e strutturali e possono comportare il mutamento della destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia conforme allo strumento urbanistico
- gli interventi di ristrutturazione edilizia hanno l’obiettivo di trasformare gli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e possono comportare il mutamento della destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia conforme allo strumento urbanistico
La Legge regionale 08/07/2009, n.14, art. 8, com. 2 e 2-bis disciplina l’applicazione del mutamento di destinazione d’uso agli interventi previsti dal Piano casa regionale.
Approfondimenti
È possibile presentare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, che non riguardano le parti strutturali dell’edificio (Decreto del Presidente della repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis, com. 1).
È possibile presentare segnalazione certificata di inizio dell'attività edilizia (SCIA) per i seguenti interventi di ristrutturazione edilizia:
- per gli interventi, che non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti e che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 1 e Legge 07/08/1990, n. 241, art. 19)
- per gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente e con la medesima sagoma se si tratta di immobili sottoposti a vincolo, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, e per quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 1 e Legge 07/08/1990, n. 241, art. 19).
È necessario chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) per gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10, com. 1, lett. c).