La Legge 23/12/1998 n. 448, art. 13, com. 2 nell'istituire la "carbon tax" al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto (gpl), ha previsto un'agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale.
Tale disposizione ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E" ai sensi del Decreto del Presidente Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, individuate con deliberazione del Consiglio comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigiano entro il 30 settembre di ogni anno.
Il Comune di Dolo è compreso nella zona climatica "E", pertanto chi abita in case del territorio comunale non fornite dalla rete del gas metano e usa GPL o gasolio quale combustibile per riscaldamento, può chiedere al proprio fornitore l'applicazione delle previste agevolazioni fiscali per l’acquisto, previste dalla Delibera del Consiglio comunale 28/01/2021, n. 17.
Nello specifico, ne possono godere i titolari d’impianti posti al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale e comunque distanti più di 50 metri dalla più vicina conduttura di distribuzione di gas metano.