Il permesso di costruire è l’atto necessario per eseguire i seguenti interventi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10, let. c):
- nuova costruzione
- ristrutturazione urbanistica
- ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, cioè per quegli interventi che trasformano l’organismo edilizio e che modificano il volume complessivo dell’edificio o dei prospetti, o anche per i cambi di destinazione d’uso in zona omogenea A dello strumento urbanistico e ancora, per le opere che cambiano la sagoma di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42)
- permesso di costruire convenzionato qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata secondo le modalità indicate nell'art. 28-bis del DPR 380/2001
- interventi in deroga agli strumenti urbanistici per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico deliberati dal Consiglio comunale (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 14, com. 1)
- ristrutturazioni edilizie anche in aree industriali dismesse e in deroga alla destinazione d’uso, quando il Consiglio comunale ne ha riconosciuto l’interesse pubblico (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 14, com. 1-bis).
Approfondimenti
La SCIA può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire, presentandola almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori per:
- interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche del volume o dei prospetti, che cambiano la destinazione d’uso di immobili in zona omogenea A, o gli interventi che cambiano la sagoma di fabbricati sottoposti a vincolo
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica quando derivano da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
- gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali con precise disposizioni plano-volumetriche.
È possibile richiedere il permesso in sanatoria per gli interventi già realizzati a condizione che:
- sia dimostrata la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della richiesta, sia al momento della realizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36, com. 1) per interventi eseguiti in assenza, in totale difformità, o con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio dell'attività alternativa al permesso di costruire
- sia dimostrata la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della richiesta, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36-bis, com. 1) per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio dell'attività
La sanzione sarà determinata dall'ufficio tecnico e comunicata al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 380/2001 agli artt. 36 e seguenti.
I lavori devono iniziare entro un anno dall'efficacia o dal rilascio del titolo abilitativo, salvo diverso termine previsto dal permesso di costruire, e devono terminare entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.
Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la comunicazione di fine lavori.
Preliminarmente al rilascio del Permesso di costruire verrà comunicato l'importo del contributo di costruzione secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del DPR 380/2001. Il pagamento deve essere effettuato on le modalità previste dalle vigenti normative.